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LO STATUTO DELL' ASSOCIAZIONE
 | Art.1 |
E' costituita l
'Associazione culturale sotto la denominazione "Campania in cammino".

 | Art.
2 |
L'Associazione ha sede in
Reggio Emilia.

 | Art.
3 |
L'Associazione è apartitica
con lo scopo di:
-
divulgare il continuo sviluppo culturale, sociale, artistico della
Campania, promovendo attività culturali, anche in collaborazione con Enti
pubblici e privati, Associazioni, Istituti di cultura e ricerca, uomini di
cultura, e quanti possono contribuire al raggiungimento del fine sociale,
organizzando dibattici, conferenze, mostre, rassegne, ricerche, cineteche,
biblioteche ed ogni altra forma;
-
organizzare convegni e dibattiti che rappresentino momenti
altamente qualificanti di un legittimo ed utile confronto tra le diverse culture
delle Regioni interessate;
-
istituire un centro di raccolta e di documentazione di ogni tipo
di materiale letterario prodotto da scrittori campani e emiliani;
rafforzare i rapporti di solidarietà fra i campani che vivono in Emilia.

ORGANIZZAZIONE
·
Art. 4
L'Associazione si organizza
in CIRCOLO.

S
O C I
 | Art.
5 |
I soci si distinguono in:
FONDATORI, EFFETTIVI E ADERENTI.
a)
I soci fondatori sono coloro che hanno costituito l' Associazione.
b)
I soci effettivi sono coloro che si iscrivono all' Associazione
condividendone i principi statutari e che hanno diritto di voto nelle assemblee.
c)
I soci aderenti - campani e
non - sono coloro che hanno sottoscritto e versato alla Associazione una quota
inferiore e che potranno partecipare alle riunioni dell’Assemblea senza
diritto di voto.

 | Art.
6 |
Tutti sono tenuti al
versamento di una quota associativa la cui entità e le cui modalità di
pagamento vengono deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo.

 | Art.
7 |
Possono far parte
dell'associazione le persone che possiedono requisiti morali, culturali,
giuridici e interessate a sostenere, a sviluppare gli scopi dell'Associazione,
senza esclusione di origine, provenienza o razza.
 | Art.
8 |
I soci effettivi hanno i
poteri e le responsabilità sociali, costituiscono le assemblee ordinarie e
straordinarie dell' Associazione, godono dell' elettorato attivo e passivo.
 | Art.
9 |
Tutti coloro che intendono
far parte dell' Associazione dovranno redigere apposita domanda.
Per essere soci effettivi la
domanda deve essere sottoscritta da due soci effettivi.
·
Art. 10
L'ammissione a socio
comporta l' accettazione di tutte le norme del presente statuto, delle sue
eventuali modifiche, nonché l' impegno al pagamento delle quote associative.
 | Art.
11 |
La qualifica di socio da il
diritto di frequentare i locali e gli impianti sociali, secondo le modalità
stabilite dall' apposito regolamento.
 | Art.
12 |
Ogni socio potrà dimettersi
con lettera raccomandata che dovrà pervenire all'Associazione entro e non oltre
il 31 dicembre di ogni anno. In mancanza di tale comunicazione l'adesione alla
Associazione, con la relativa qualifica, si intenderà rinnovata per un altro
anno; Inoltre, la qualità di socio si perde:
a)
per indegnità;
b)
per delibera del Consiglio Direttivo ove sia venuto a mancare uno dei
requisiti in base ai quali è stata accolta la domanda di associazione .
 | Art.
13 |
L'esclusione del socio può
essere proposta dal Consiglio direttivo qualora la sua condotta costituisca
ostacolo al buon andamento del sodalizio.
ORGANI
DELL' ASSOCIAZIONE
 | Art.
14 |
Sono organi della
Associazione:
a)
L’Assemblea generale dei soci;
b)
Il Consiglio direttivo;
c)
Il Presidente;
d)
Il Vice Presidente;
e)
Il Segretario, Tesoriere;
f)
I Probiviri.
ASSEMBLEA
 | Art.
15 |
All'assemblea generale dei
Soci sono devoluti i seguenti poteri:
a)
eleggere i membri del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Probiviri;
b)
esaminare le direttive di carattere generale relative all'Associazione;
c)
approvare il bilancio preventivo e consuntivo dell'Associazione;
d)
deliberare su ogni altro argomento interessante l' Associazione.
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Art. 16
L'esercizio sociale va dal 1
gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
 | Art.
17 |
Le assemblee saranno
ordinarie e straordinarie.
 | Art.
18 |
La convocazione
dell'assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 giugno di ciascun anno
per l' approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente e del bilancio
preventivo per l'anno in corso.
 | Art.
19 |
La convocazione
dell'assemblea, oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta dalla
metà più uno dei soci effettivi che potranno proporre l’ordine del giorno.
In tal caso l'assemblea dovrà essere convocata entro 30 giorni.
 | Art.
20 |
L'Assemblea dovrà essere
convocata mediante affissione di apposito avviso all'Albo dell'Associazione
almeno 30 giorni prima della data di convocazione o per iscritto, o
telefonicamente.
 | Art.
21 |
Potranno partecipare alle
assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola il
versamento con delle quote sociali.
 | Art.
22 |
L'assemblea straordinaria
sarà valida con la presenza della maggioranza dei soci. L'assemblea ordinaria
in seconda convocazione sarà valida anche con un numero di presenti inferiori
alla maggioranza. Le deliberazioni dell' assemblea sono prese a maggioranza di
voti dei presenti.
·
Art. 23
Eventuali modifiche del
presente Statuto potranno essere discusse e deliberate solo dall'assemblea
straordinaria dei soci, e solo se poste all’ordine del giorno.
Per tali deliberazioni occorrerà il voto favorevole di almeno 4/5 dei votanti
che rappresentino almeno la metà più uno dei soci.
CONSIGLIO
DIRETTIVO
·
Art. 24
Il
Consiglio Direttivo è composto da 7 membri e nel proprio ambito nomina il
Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario; quest'ultimo con funzioni di
Tesoriere.
Nomina altresì i responsabili delle Commissioni di lavoro e ne determina i
limiti del mandato.
Il Consiglio Direttivo resta in
carica due anni e i suoi componenti sono rieleggibili ed è composto, solo per i
primi due anni dalla costituzione dell’Associazione, dai soci fondatori e da
tre soci eletti dall’Assemblea. Dal terzo anno tutti i membri sono eletti
dall’Assemblea.
Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza dei presenti ed in caso si
parità determina la maggioranza il voto del Presidente o di chi lo sostituisce.
 | Art.
25 |
Il Consiglio si considererà
sciolto e non più in carica qualora, per dimissioni, o per qualsiasi altra
causa venga a mancare almeno 1/3 dei suoi componenti .
 | Art.
26 |
Il Consiglio Direttivo si
riunisce ogni qualvolta il Presidente lo riterrà necessario, o lo richiedano
gli altri Consiglieri, senza formalità.
 | Art.
27 |
Per la validità delle sedute del Consiglio sarà
sufficiente la presenza della metà più uno dei Consiglieri.
Le deliberazioni del Consiglio saranno valide solo se approvate dalla metà più
uno dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
 | Art.
28 |
Quando, per qualunque causa,
un Consigliere cessi dalla carica l'assemblea provvederà, entro 3 mesi, alla
nomina del nuovo Consigliere.
 | Art.
29 |
Sono compiti del Consiglio
Direttivo:
A)
proporre all'assemblea l'esclusione dei soci morosi e per indegnità;
B)
redigere il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'assemblea;
curarne gli affari di ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote
associative annue;
C) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una
volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi
necessario, o venga richiesto dai soci e redigere i regolamenti per l'attività
sociale;
D) stabilire l'ammontare della quota sociale annuale.
PRESIDENZA
 | Art.
30 |
Il
Presidente, per delega del Consiglio Direttivo dirige, l'Associazione e ne
è il rappresentante.
Inoltre:
a)
presiede il Collegio Direttivo e convoca il Consiglio stesso e le
assemblee;
b)
fa eseguire, avvalendosi dell'opera del Segretario, la delibera del
Consiglio;
c)
previa deliberazione del Consiglio assume obbligazioni con terzi, stipula
contratti a nome e per conto del Sodalizio fa operazioni bancarie assume
personale dipendente;
·
Art. 31
Il
Vice-Presidente sostituisce il Presidente in
caso di sua assenza, per impedimento, o in quelle mansioni per le quali venga
appositamente delegato; stipula contratti a nome e per conto del Sodalizio fa
operazioni bancarie dietro delega del Presidente;.
PROBIVIRI
 | Art.
32 |
Il Collegio dei Probi viri
risulta composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti eletti dall'assemblea
ordinaria dei soci.
E' suo compito :
a) assumere le deliberazioni
in merito al comportamento dei soci durante l'attività sociale;
b) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci
frequentatori che si dovessero rendere necessari.
SEGRETARIO
TESORIERE
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Art. 33
Il Segretario dà esecuzione
alle deliberazioni del Presidente o del Consiglio Direttivo. Come Tesoriere cura
l'amministrazione della società, si incarica della riscossione delle entrate,
della tenuta dei libri sociali contabili, tiene informato il Consiglio e
l'assemblea della situazione finanziaria della Associazione, provvede alla
conservazione delle proprietà della Associazione ed al pagamento delle spese su
mandato del Consiglio Direttivo.
Stipula contratti a
nome e per conto del Sodalizio fa operazioni bancarie assume personale
dipendente, per delega del Presidente;
COMMISSIONI
DI LAVORO
Le commissioni di lavoro
sono dirette da un socio nominato dal Consiglio Direttivo, che ne avrà la
totale responsabilità, nei limiti del mandato conferitogli.
Egli sceglierà i suoi collaboratori tra i soci e risponderà al Consiglio
Direttivo del suo e del loro operato.
ALTRI
COLLABORATORI
 | Art.
34 |
E' compito del Consiglio
Direttivo eleggere un socio, fra quelli effettivi, atto a redigere e conservare
i verbali delle riunioni.
Ad incaricarsi, inoltre,
dell'assunzione di un personale effettivo per quanto concerne i servizi
dell'Associazione: bar, ristorante, biblioteca, archivio, ecc..
NORME
GENERALI
 | Art.
35 |
La durata dell'Associazione
è illimitata.
 | Art.
36 |
Il patrimonio è costituito
:
a)
Dalle quote associative annuali;
b)
da contributi o elargizioni a titolo di liberalità, lasciti, donazioni
immobiliari e mobiliari di soci e di terzi , da erogazioni fatte, a titolo di
finanziamento di contributo a favore dell' Associazione, che potranno essere
richieste ad Enti pubblici territoriali (Comune, Provincia, Regione), istituti
bancari, società, privati, organizzazioni nazionali alle quali l'Associazione
eventualmente aderisse.
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Art. 37
L'Associazione potrà
costituire delle sezioni e nei luoghi che riterrà opportuni al fine di
raggiungere meglio gli scopi sociali.

 | Art.
38 |
L'assemblea potrà
deliberare lo scioglimento dell'Associazione con il voto favorevole di almeno
4/5 dei soci.

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Art. 39
Dei
diritti e degli Obblighi:
E’ fatto divieto
all’Associazione di svolgere attività diverse da quelle menzionate
all’art.3 del presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse direttamente
connesse;
E’ fatto divieto di
distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi,
riserve o capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che non siano
imposte dalla legge a favore di altre ONLUS che per legge, statuto e regolamento
facciano parte della stessa struttura;
E’ fatto obbligo di
impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività
istituzionali e di quelle direttamente connesse ad esse;
E’ fatto obbligo di
devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per
qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale,
salvo diversa destinazione di Legge;
E’ fatta salva la
possibilità di chiedere il riconoscimento dell’Associazione alle Regioni o
allo stato.
Per tutto quanto non
previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.
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